Disposizioni dell’Arcivescovo per il Sacramento della Confessione e per le condizioni di esercizio ministeriale in tempo di pandemia

Venerdì 17 dicembre, in una missiva inviata ai presbiteri del clero diocesano, l'Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato ha diramato alcune disposizioni per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione - per il quale è ammessa la c.d. "Terza forma" - e per introdurre alcune condizioni obbligatorie per i presbiteri e per gli operatori pastorali.

Riconciliazione: ammessa la “Terza forma”, ma resta prediletta la confessione individuale

L’Arcivescovo ha esteso la possibilità di usare la “Terza forma” anche al periodo di preparazione e di celebrazione delle feste del Santo Natale di quest’anno, precisamente dal 17 al 31 dicembre. Tale forma consiste nella riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione generale.

«La confessione e l’assoluzione individuale prevista nei primi due riti – ha scritto mons. Mazzocato – rappresenta il modo ordinario per la celebrazione di questo Sacramento. Per questo motivo è nostra responsabilità offrire ai fedeli le maggiori opportunità possibili per vivere in questo modo il sacramento della Penitenza».

Dopo responsabile valutazione ed eventuale confronto con il Vescovo, si possono dunque offrire una o più celebrazioni del Sacramento della Penitenza nella “Terza forma”. «Sottolineo – prosegue l’Arcivescovo – che la “terza forma” va concessa solo dove ci sia effettiva necessità; nel caso, cioè, in cui altrimenti i penitenti sarebbero costretti, senza loro colpa, a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della Santa Comunione (Rito della Penitenza n. 31). Questa forma non deve sostituire in modo permanente quella della confessione e assoluzione individuale che va, quindi, assicurata il più possibile in ogni comunità».

 

Sacerdoti e operatori pastorali: obbligatori uno tra vaccino, guarigione o tampone

Vista l’evolversi della situazione epidemiologica, l’Arcivescovo rende obbligatorio per ogni presbitero essere in possesso di una delle seguenti tre condizioni:

  1. aver ricevuto da almeno 14 giorni la prima dose di un qualsiasi vaccino contro il COVID-19 considerato adeguato dalle Autorità civili italiane. Il certificato viene generato automaticamente dalla Piattaforma nazionale DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione della prima dose ed è valido dal 15esimo giorno dopo la prima dose fino alla data della seconda dose. Dopo la seconda dose ha validità di 9 mesi. Così dopo la terza;
  2. essere guariti dall’infezione da SARS CoV-2 da non più di 6 mesi dalla guarigione;
  3. essere sottoposti a un tampone rapido nelle 48 ore precedenti a ogni evento o un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti a ogni evento. In entrambi i casi, ovviamente, l’esito del tampone deve essere negativo.

L’Arcivescovo estende le medesime condizioni anche a tutti gli operatori pastorali, citando in particolare: catechisti, animatori maggiorenni, ministri straordinari della comunione, sacristi, operatori della carità, coristi.

«Attenendosi scupolosamente a queste indicazioni – afferma l’Arcivescovo -, potremo assicurare a tutti i fedeli e alle nostre comunità cristiane la possibilità di partecipare con serenità alle celebrazioni liturgiche e ai momenti di preghiera, agli incontri di catechesi e formazione e alle iniziative di carità e solidarietà. Questo – conclude – è un loro diritto spirituale ed è un dovere per noi in forza del ministero che ci è stato consegnato dalla Chiesa».

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